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Proposta M5S: medici e aziende, più trasparenza

Professione Redazione DottNet | 05/07/2018 12:56

Con il Sunshine Act dovranno essere resi pubblici i contributi sopra i 10 euro. Sanzioni fino a 200mila euro per i trasgressori

"Lotta alla corruzione nel sistema sanitario e massima trasparenza nei rapporti tra aziende del settore e operatori della salute sono i punti cardine del "Sunshine Act" (clicca qui per scaricare il testo completo), la proposta di legge 'della luce del Sole' che il MoVimento 5 Stelle ha depositato in Parlamento come oggetto di discussione nei prossimi mesi". Ad annunciarlo è Massimo Baroni, capogruppo M5S della Commissione Affari Sociali.

"Grazie a questo provvedimento - aggiunge il parlamentare - i cittadini possono conoscere i legami d'interesse che, ad esempio, il proprio medico potrebbe avere con un'azienda farmaceutica che fornisce prodotti sanitari. Ma non solo. Il ministero della Salute metterà a disposizione dei cittadini un sito con tutte le donazioni e le relazioni d'interesse tra le aziende e gli operatori della salute che lavorano sul territorio italiano. La conoscenza dei rapporti che intercorrono tra gli operatori del comparto sanità e le industrie del settore è fondamentale per prevenire la corruzione".

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"Le aziende farmaceutiche, infatti, dovranno pubblicare tramite il Ministero tutte le relazioni d'interesse, mentre gli operatori della salute dovranno includere in questo processo di trasparenza anche donazioni ricevute da coniugi e parenti. Sono previste dure sanzioni alle industrie inadempienti per dissuadere l'opacità di conflitti d'interessi e rendere pubblica la relazione affinché non siano presenti elementi occulti nei sistemi e nelle relazioni di cura. Il 'Sunshine Act' italiano rappresenta un passo in avanti nella lotta ai fenomeni corruttivi nel mondo della Sanità", conclude Baroni.

Di seguito una breve sintresi dei principali articoli

L'articolo 1 (Principi generali) le disposizioni presenti nella legge determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, "il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute". Per finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, queste disposizioni "garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie". Restano in ogni caso valide le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quelle del codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
 
All'articolo 2  definizioni di "impresa produttrice", "soggetti che operano nel settore della salute" e "organizzazione sanitaria".
 
L'articolo 3 (Comunicazione delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dirette e indirette), specifica che sono soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:
a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 10 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 100 euro;
b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro.
 
Sono inoltre soggette a pubblicità le relazioni d'interesse, dirette o indirette, consistenti nella partecipazione, anche a titolo gratuito od onorifico, a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca. 
 
La pubblicità delle erogazioni e delle relazioni d'interesse dovrà essere effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o alla relazione d'interesse, da inserire in un registro pubblico telematico. 
 
Dovranno essere indicati:
a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte nella relazione d'interesse:
1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario sia una persona fisica;
2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario sia una persona giuridica;
 
b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario;
 
c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della relazione d'interesse;
 
d) la natura dell'erogazione o della relazione d'interesse;
 
e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della relazione d'interesse; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 
f) la causa dell'erogazione o della relazione d'interesse;
 
g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere a) e b), che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della relazione d'interesse o, comunque, intrattenuto i rapporti con il beneficiario o controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;
 
h) il numero di iscrizione del beneficiario o controparte al proprio ordine professionale.
 
La comunicazione dovrà essere eseguita per le erogazioni effettuate e le relazioni d'interesse instaurate in ciascun trimestre dell'anno, entro la conclusione del trimestre successivo.
 
L'articolo 4 (Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale), le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno comunicare al Ministero della salute i dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
 
L'articolo 5 (Registro pubblico telematico),  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituito nel sito internet istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente". Qui verranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni previste dai precedenti articoli. Il registro pubblico telematico sarà liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione dei dati. Le comunicazioni saranno consultabili per 5 anni, decorsi i quali verranno poi cancellate dal registro pubblico.
 
articolo 6 (Vigilanza e sanzioni), le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni e che all'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.
 
All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30.000 a 150.000 euro
 
Per l'impresa produttrice che invece fornisce notizie false o incomplete nelle comunicazionisi applica lasanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 200.000 euro
 
Le sanzioni saranno pubblicate in un'apposita sezione del registro pubblico telematico. 
 

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